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sabato 16 febbraio 2019
giovedì 13 dicembre 2018
mercoledì 24 ottobre 2018
martedì 25 settembre 2018
venerdì 11 maggio 2018
martedì 6 febbraio 2018
giovedì 30 novembre 2017
lunedì 18 settembre 2017
mercoledì 21 giugno 2017
Segnalazione campo volo Torlino Vimercati
Riportiamo di seguito la segnalazione inviata da Legambiente Alto Cremasco e Salviamo il Paesaggio, Difendiamo i Territori - Coordinamento Cremonese, Cremasco, Casalasco relativamente al campo volo di Torlino Vimercati.
Premesso che
Ex Art. 1 comma 1 DECRETO 1 febbraio 2006 Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio, per «aviosuperficie» si intende un'area idonea alla partenza e all'approdo di aeromobili, che non appartenga al demanio aeronautico. Ex Art. 701. Codice delle navigazione. Le aviosuperfici, ivi comprese le elisuperfici, sono aree, diverse dagli aeroporti, non appartenenti al demanio aeronautico e sono disciplinate dalle norme speciali, ferme restando le competenze dell'ENAC in materia di sicurezza, nonche' delle regioni, degli enti locali e delle altre autorità secondo le rispettive attribuzioni. I comuni, nell'esercizio dei poteri di pianificazione urbanistica, tengono in considerazione le finalità aeronautiche proprie delle aree private adibite ad aviosuperfici site nel proprio territorio. Le aviosuperfici, in altre parole sono infrastrutture aereonautiche. Infatti, ex art. Art. 713 – Codice della Navigazione, le aree in prossimità di aviosuperfici o di impianti aeronautici destinati al servizio della navigazione aerea possono essere assoggettate dall'ENAC alle limitazioni previste dagli articoli 709 e 711 a tutela dell'interesse pubblico. Enac può porre vincoli alla proprietà privata e alla pianificazione territoriale per eliminare “ostacoli alla navigazione” e, ex Art. 709 Codice Navigazione, costituiscono ostacolo alla navigazione aerea le costruzioni, le piantagioni arboree, i rilievi orografici ed
in genere le opere che, anche in virtù delle loro destinazioni d'uso, interferiscono con le superfici di rispetto Le piste di partenza e decollo delle automobili sono identificate come “infrastrutture di carattere generale” nel Decreto Min. Infrastrutture e Trasporti 1/2/2006 (aggiornato al 9/4/2014)
Premesso altresì che
Ex art. 10, comma 1 a) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: a) gli interventi di nuova costruzione Ex art. 3 comma 1 e) – 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato è da considerare come “intervento di nuova costruzione" Ex art. 12, comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente Ex Allegato B Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VIA. 4-p della LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2010, n. 5 Norme in materia di valutazione di impatto ambientale (B.U.R.L. 4 febbraio 2010, n. 5) la realizzazione di un’aviosuperficie con superficie maggiore di 2 ha deve essere sottoposta alla verifica di assoggettabilità a VIA (Provincia autorità competente)
Si segnala che
In data 8/5/2014 ENAC ha riconosciuto e inserito nell’elenco delle infrastrutture aereoportuali/avio-eli-idro superfici nazionali l’AVIOSUPERFICIE Puntovolo Torlino, con pista e le relative strutture site in Torlino Vimercati s.p.n.2-Cascina Fiumicella, gestite dal sig Luca Vaccarini (http://moduliweb.enac.gov.it/Applicazioni/avioeli/Avio_04.asp?selaeroporto= 862)
Il Puntovolo Torlino secondo le indicazioni presenti sul sito web dell’aviosuperficie (www.puntovolotorlino.it) ha una pista la cui estensione è pari a 600 x 40 metri e un Hangar dalla superficie di 2.120 mq: vi sono poi club house, parcheggio e strada di accesso (v. www.puntovolotorlino.it ) L’area complessivamente individuata e classificata come avio/elisuperficie dal DBTR Lombardia (costruito, come è noto in base a rilievi aerei e dati catastali) e tale risultante anche nel SIT Prov. CR è pari a circa 80 mila mq (v. www.geoportale.regione.lombardia.it e www.atlanteambientale.it) L’area dell’aviosuperficie Puntovolo Torlino ora e di fatto destinata a infrastruttura aereonautica, nella programmazione territoriale e urbanistica o della provincia di CR (PTCP , approvato 23/12//2013) è classificata come <ambito agricolo strategico> e <Plis dei fontanili> (www.atlanteambientale.it ) o del comune di Torlino Vimercati (PGT approvato il 20/12/2010, pubblicato sul BURL n. 21 del 25/5/2011) è classificata, come tutto il territorio non urbanizzato del comune inserito nel Plis dei fontanili, come <area agricola>/<servizio di livello sovracomunale esistente>/<area a verde>/<area di valore paesaggistico ambientale>, ex punto 4 Relazione Tecnica e art.25 Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole, approvato il 20/12/2010, pubblicato sul BURL n. 21 del 25/5/2011 (www.geoportale.regione.lombardia.it )
non risulta agli scriventi alcun procedimento autorizzativo della trasformazione della summenzionata <area di valore paesaggistico ambientale/ambito agricolo strategico> a <infrastruttura aereonautica/aviosuperficie>, pertanto
LA REALIZZAZIONE DELL’AVIOSUPERFICIE PUNTOVOLO TORLINO È AVVENUTA IN VIOLAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA E DELLA LEGGE REGIONALE 2 FEBBRAIO 2010, N. 5 IN QUANTO NON SOTTOPOSTA A VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A V.I.A. Si segnala inoltre che
Sull’area dell’aviosuperficie PuntovoloTorlino insistono 3 <corpi edificati> (v. DBTR, strato “ingombro al suolo dei corpi edificati, geoportale Regione Lombardia www.geoportale.regione.lombardia.it), ovvero edifici, definiti come “costruzioni stabili” e tali da intendere la definitiva permanenza dell’edificio nel luogo in cui è
posto per sua espressa destinazione, di guisa che non possa rimuoversi, per trasportarlo da un luogo all’altro senza scomporlo almeno in parte, rompendo o distruggendo le aderenze che lo tengo stabilmente avvinto al suolo (Regione Lombardia, Territorio e Urbanistica, Aggiornamento del database topografico, FLUTE, Flusso topografico edifici, 12/12/2011, p.33) che sono in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali,, approvati il il 5-9-2005 (Variante PRG) e il 20/12/2010, pubblicato sul BURL n. 21 del 25/5/2011 (PGT vigente), i quali, rispettivamente all’art.33 bis e art. 24 “ ZONA AS” delle NTA del Piano delle Regole, ugualmente prevedono solo la possibilità di <realizzare strutture con sistemi costruttivi prefabbricati di semplice rimozione onde consentire, in futuro, un eventuale reversibilità delle superfici edificate>
Si segnala infine che
Tanto l’ infrastruttura aereonautica/aviosupeficie, quanto la precedente (v. Variante PRG- Comune di Torlino Vimercati, approvata il 2005) destinazione a campo di volo VDS e campo da golf, confliggeva e tuttora contrasta con la programmazione territoriale e urbanistica della provincia di Cremona la quale, con il PTCP con variante approvata il 23/12//2013 e tuttora vigente, ha confermato la collocazione dell’area all’interno degli <ambiti agricoli strategici> (variante PTCP 8/4/2009), dopo averne negato , in data 10/5/2011, prot. 54180, al Comune di Torlino Vimercati lo stralcio, richiesto in data 26/1/2011, prot. 234.
Premesso che
Ex Art. 1 comma 1 DECRETO 1 febbraio 2006 Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio, per «aviosuperficie» si intende un'area idonea alla partenza e all'approdo di aeromobili, che non appartenga al demanio aeronautico. Ex Art. 701. Codice delle navigazione. Le aviosuperfici, ivi comprese le elisuperfici, sono aree, diverse dagli aeroporti, non appartenenti al demanio aeronautico e sono disciplinate dalle norme speciali, ferme restando le competenze dell'ENAC in materia di sicurezza, nonche' delle regioni, degli enti locali e delle altre autorità secondo le rispettive attribuzioni. I comuni, nell'esercizio dei poteri di pianificazione urbanistica, tengono in considerazione le finalità aeronautiche proprie delle aree private adibite ad aviosuperfici site nel proprio territorio. Le aviosuperfici, in altre parole sono infrastrutture aereonautiche. Infatti, ex art. Art. 713 – Codice della Navigazione, le aree in prossimità di aviosuperfici o di impianti aeronautici destinati al servizio della navigazione aerea possono essere assoggettate dall'ENAC alle limitazioni previste dagli articoli 709 e 711 a tutela dell'interesse pubblico. Enac può porre vincoli alla proprietà privata e alla pianificazione territoriale per eliminare “ostacoli alla navigazione” e, ex Art. 709 Codice Navigazione, costituiscono ostacolo alla navigazione aerea le costruzioni, le piantagioni arboree, i rilievi orografici ed
in genere le opere che, anche in virtù delle loro destinazioni d'uso, interferiscono con le superfici di rispetto Le piste di partenza e decollo delle automobili sono identificate come “infrastrutture di carattere generale” nel Decreto Min. Infrastrutture e Trasporti 1/2/2006 (aggiornato al 9/4/2014)
Premesso altresì che
Ex art. 10, comma 1 a) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: a) gli interventi di nuova costruzione Ex art. 3 comma 1 e) – 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato è da considerare come “intervento di nuova costruzione" Ex art. 12, comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente Ex Allegato B Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VIA. 4-p della LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2010, n. 5 Norme in materia di valutazione di impatto ambientale (B.U.R.L. 4 febbraio 2010, n. 5) la realizzazione di un’aviosuperficie con superficie maggiore di 2 ha deve essere sottoposta alla verifica di assoggettabilità a VIA (Provincia autorità competente)
Si segnala che
In data 8/5/2014 ENAC ha riconosciuto e inserito nell’elenco delle infrastrutture aereoportuali/avio-eli-idro superfici nazionali l’AVIOSUPERFICIE Puntovolo Torlino, con pista e le relative strutture site in Torlino Vimercati s.p.n.2-Cascina Fiumicella, gestite dal sig Luca Vaccarini (http://moduliweb.enac.gov.it/Applicazioni/avioeli/Avio_04.asp?selaeroporto= 862)
Il Puntovolo Torlino secondo le indicazioni presenti sul sito web dell’aviosuperficie (www.puntovolotorlino.it) ha una pista la cui estensione è pari a 600 x 40 metri e un Hangar dalla superficie di 2.120 mq: vi sono poi club house, parcheggio e strada di accesso (v. www.puntovolotorlino.it ) L’area complessivamente individuata e classificata come avio/elisuperficie dal DBTR Lombardia (costruito, come è noto in base a rilievi aerei e dati catastali) e tale risultante anche nel SIT Prov. CR è pari a circa 80 mila mq (v. www.geoportale.regione.lombardia.it e www.atlanteambientale.it) L’area dell’aviosuperficie Puntovolo Torlino ora e di fatto destinata a infrastruttura aereonautica, nella programmazione territoriale e urbanistica o della provincia di CR (PTCP , approvato 23/12//2013) è classificata come <ambito agricolo strategico> e <Plis dei fontanili> (www.atlanteambientale.it ) o del comune di Torlino Vimercati (PGT approvato il 20/12/2010, pubblicato sul BURL n. 21 del 25/5/2011) è classificata, come tutto il territorio non urbanizzato del comune inserito nel Plis dei fontanili, come <area agricola>/<servizio di livello sovracomunale esistente>/<area a verde>/<area di valore paesaggistico ambientale>, ex punto 4 Relazione Tecnica e art.25 Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole, approvato il 20/12/2010, pubblicato sul BURL n. 21 del 25/5/2011 (www.geoportale.regione.lombardia.it )
non risulta agli scriventi alcun procedimento autorizzativo della trasformazione della summenzionata <area di valore paesaggistico ambientale/ambito agricolo strategico> a <infrastruttura aereonautica/aviosuperficie>, pertanto
LA REALIZZAZIONE DELL’AVIOSUPERFICIE PUNTOVOLO TORLINO È AVVENUTA IN VIOLAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA E DELLA LEGGE REGIONALE 2 FEBBRAIO 2010, N. 5 IN QUANTO NON SOTTOPOSTA A VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A V.I.A. Si segnala inoltre che
Sull’area dell’aviosuperficie PuntovoloTorlino insistono 3 <corpi edificati> (v. DBTR, strato “ingombro al suolo dei corpi edificati, geoportale Regione Lombardia www.geoportale.regione.lombardia.it), ovvero edifici, definiti come “costruzioni stabili” e tali da intendere la definitiva permanenza dell’edificio nel luogo in cui è
posto per sua espressa destinazione, di guisa che non possa rimuoversi, per trasportarlo da un luogo all’altro senza scomporlo almeno in parte, rompendo o distruggendo le aderenze che lo tengo stabilmente avvinto al suolo (Regione Lombardia, Territorio e Urbanistica, Aggiornamento del database topografico, FLUTE, Flusso topografico edifici, 12/12/2011, p.33) che sono in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali,, approvati il il 5-9-2005 (Variante PRG) e il 20/12/2010, pubblicato sul BURL n. 21 del 25/5/2011 (PGT vigente), i quali, rispettivamente all’art.33 bis e art. 24 “ ZONA AS” delle NTA del Piano delle Regole, ugualmente prevedono solo la possibilità di <realizzare strutture con sistemi costruttivi prefabbricati di semplice rimozione onde consentire, in futuro, un eventuale reversibilità delle superfici edificate>
Si segnala infine che
Tanto l’ infrastruttura aereonautica/aviosupeficie, quanto la precedente (v. Variante PRG- Comune di Torlino Vimercati, approvata il 2005) destinazione a campo di volo VDS e campo da golf, confliggeva e tuttora contrasta con la programmazione territoriale e urbanistica della provincia di Cremona la quale, con il PTCP con variante approvata il 23/12//2013 e tuttora vigente, ha confermato la collocazione dell’area all’interno degli <ambiti agricoli strategici> (variante PTCP 8/4/2009), dopo averne negato , in data 10/5/2011, prot. 54180, al Comune di Torlino Vimercati lo stralcio, richiesto in data 26/1/2011, prot. 234.
martedì 30 maggio 2017
giovedì 27 aprile 2017
venerdì 7 aprile 2017
martedì 7 marzo 2017
lunedì 13 febbraio 2017
lunedì 6 febbraio 2017
Melotta: la sentenza del Consiglio di Stato
Comunicato
stampa:
Pianalto
di Romanengo: il Consiglio di Stato dà ragione agli ambientalisti e restituisce
dignità e tutela al geosito.
WWF, FAI, Legambiente e Italia nostra incassano una nuova
clamorosa vittoria nella tutela del territorio lombardo contro le speculazioni
estrattive: il Consiglio di Stato, ha accolto il ricorso degli ecologisti, che
nel 2013 avevano impugnato il Ptcp della Provincia di Cremona, reo di aver trasformato
il Pianalto di Romanengo, detto anche Pianalto della Melotta, in una
gigantesca e banale cava di argilla.
Modificando artatamente la disciplina di tutela dei geositi,
il PTCP apriva infatti la strada all'escavazione, richiesta dalla potente Cave Danesi
s.p.a., a suo tempo rassicurata anche da una lettera dello stesso Formigoni, a
ben 2.000.000 di metri cubi di argilla.
Un'assurdità.
La provincia di Cremona infatti in un primo tempo aveva
riconosciuto il pregio geologico, naturalistico e paesaggistico di quest’area
al punto da inserire, in una variante al proprio Piano Territoriale Provinciale
di Coordinamento nel 2009, il Pianalto come emergenza più importante del
territorio provinciale. Nel 2010 Regione Lombardia ha inserito nel proprio
Piano Territoriale un articolo dedicato alla tutela dei geositi quali località,
aree o territori dove sia possibile definire un interesse geologico e
geomorfologico associabile a un valore scientifico, riconoscendo questa
peculiarità al Pianalto della Melotta, che interessa quattro comuni della
Provincia.
Tuttavia, nel 2012 la Provincia ha rivisto la sua posizione,
modificando il Piano Territoriale di Coordinamento per consentire l’escavazione
nell’area del Pianalto di Romanengo e ha avviato l’iter di revisione del Piano
Cave, che in questo sito tanto prezioso ha inserito un’attività estrattiva, con
la possibilità di prelevare, in prima battuta, fino a 2.000.000 mc di argilla.
Da qui il ricorso delle quattro associazioni unite, appoggiato con convinzione
dall'allora sindaco di Romanengo, Marco Cavalli.
Cambiata l'amministrazione comunale, il nuovo sindaco ha per
prima cosa deciso di rinunciare al ricorso, schierandosi contro associazioni e
tutela del territorio, e giungendo persino a sbandierare pochi giorni fa
la presunta disfatta del fronte ecologista e del predecessore.
La smentita arriva dallo stesso Consiglio di Stato, che, come dichiara l'avvocato Paola Brambilla, presidente del WWF Lombardia oltre che legale che ha patrocinato il ricorso, "ha reso una pronuncia che rende giustizia alla legittimazione delle
associazioni,
all'importanza straordinaria di un monumento naturale unico per paesaggio,
storia ed ecosistema, al punto da essere stato inserito nei siti di interesse
comunitario dal 2000, proprio al centro di una procedura di infrazione per la
scarsa tutela accordatagli dalle amministrazioni a dispetto del suo
ruolo".
L'Unione Europea l'ha
infatti definito “l'ultima evidenza morfologica delle dinamiche
geologico-strutturali che testimoniano l'avvenuta indentazione tra la catena
alpina e la catena appenninica” e luogo fondamentale per la conservazione e la
tutela della biodiversità sul continente europeo.
Importantissima pure
l'unitarietà del fronte ambientalista, che ha riunito le sigle più importanti
del panorama nazionale e delle sue articolazioni locali, che prima di
affrontare il ricorso hanno promosso petizioni, convegni di studio e importanti
approfondimenti della storia del sito, grazie all'aiuto del geologo Giovanni
Bassi.
"Finalmente
si conclude un'annosa vicenda che purtroppo è indicativa di una situazione
diffusa in Lombardia: quella del consumo di suolo. È infatti evidente come il
territorio sia esasperato da escavazioni e cementificazione, che devono essere
fermate. Proprio per questo abbiamo promosso insieme a 400 associazioni europee
la petizione People4Soil, una raccolta firme sul sito salvailsuolo.it per una
direttiva europea a tutela del suolo come bene comune" dichiara Barbara
Meggetto, presidente Legambiente Lombardia....
Estrema soddisfazione
espressa anche da Stefania Licini, responsabile Legambiente Cremasco con Anna
Galli, presidente del WWF Cremona, attive in questi anni con comunicati e
petizioni per la tutela del sito.
Fai, che aveva
lanciato un appello, per bocca del proprio capo Delegazione di Cremona Francesca Bottini dichiara:
con tale sentenza, che "...dispone che il ricorso debba essere accolto e
che gli atti impugnati debbano essere integralmente annullati" si fa
giustizia di scelte amministrative inique, ma si apre un nuovo capitolo
relativo alla tutela del paesaggio padano e di alcune sue singolari e
irripetibili espressioni, che dovrà vedere le associazioni ricorrenti come
interlocutori primari nel processo di nuova pianificazione del territorio
provinciale cremonese, che riservi la necessaria e irrinunciabile attenzione
alla tutela del patrimonio paesaggistico, naturale, storico e culturale del suo
tessuto territoriale, in quanto patrimonio collettivo e fonte di conoscenza
anche per le generazioni future”.
o anche solo guardato
una mappa satellitare, la pressoché totale antropizzazione del territorio può
indurre le amministrazioni a collocare le attività estrattive nei pochi ambiti
territoriali naturali e paesaggisticamente scampati all’urbanizzazione sparsa
del territorio, ma ciò non può esser considerato legittimo quando sovverte
radicalmente gli indirizzi e le strategie dei piani sovraordinati".
Per info e contatti
Barbara
Meggetto Tel. 02 87386480 barbara.meggetto@legambientelombardia.it
Link alla
decisione
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