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mercoledì 21 giugno 2017

Segnalazione campo volo Torlino Vimercati

Riportiamo di seguito la segnalazione inviata da Legambiente Alto Cremasco e Salviamo il Paesaggio, Difendiamo i Territori - Coordinamento Cremonese, Cremasco, Casalasco relativamente al campo volo di Torlino Vimercati.


Premesso che
 Ex Art. 1 comma 1 DECRETO 1 febbraio 2006  Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio, per «aviosuperficie» si intende un'area idonea alla partenza e all'approdo di aeromobili, che non appartenga al demanio aeronautico.   Ex Art. 701. Codice delle navigazione. Le aviosuperfici, ivi comprese le elisuperfici, sono aree, diverse dagli aeroporti, non appartenenti al demanio aeronautico e sono disciplinate dalle norme speciali, ferme restando le competenze dell'ENAC in materia di sicurezza, nonche' delle regioni, degli enti locali e delle altre autorità secondo le rispettive attribuzioni. I comuni, nell'esercizio dei poteri di pianificazione urbanistica, tengono in considerazione le finalità aeronautiche proprie delle aree private adibite ad aviosuperfici site nel proprio territorio.  Le aviosuperfici, in altre parole sono infrastrutture aereonautiche. Infatti, ex art. Art. 713 – Codice della Navigazione, le aree in prossimità di aviosuperfici o di impianti aeronautici destinati al servizio della navigazione aerea possono essere assoggettate dall'ENAC alle limitazioni previste dagli articoli 709 e 711 a tutela dell'interesse pubblico. Enac può porre vincoli alla proprietà privata e alla pianificazione territoriale per eliminare “ostacoli alla navigazione” e, ex Art. 709 Codice Navigazione, costituiscono ostacolo alla navigazione aerea le costruzioni, le piantagioni arboree, i rilievi orografici ed
                                         in genere le opere che, anche in virtù delle loro destinazioni d'uso, interferiscono con le superfici di rispetto  Le piste di partenza e decollo delle automobili sono identificate come “infrastrutture di carattere generale” nel Decreto Min. Infrastrutture e Trasporti 1/2/2006 (aggiornato al 9/4/2014)


Premesso altresì che

 Ex art. 10, comma 1 a) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: a) gli interventi di nuova costruzione  Ex art. 3 comma 1 e) – 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato è da considerare come “intervento di nuova costruzione"  Ex art. 12, comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente  Ex Allegato B Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VIA. 4-p della LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2010, n. 5 Norme in materia di valutazione di impatto ambientale (B.U.R.L. 4 febbraio 2010, n. 5) la realizzazione  di un’aviosuperficie con superficie maggiore di 2 ha deve essere sottoposta alla verifica di assoggettabilità a VIA (Provincia autorità competente)

Si segnala che
 In data 8/5/2014 ENAC  ha riconosciuto e inserito nell’elenco delle infrastrutture aereoportuali/avio-eli-idro superfici nazionali l’AVIOSUPERFICIE  Puntovolo Torlino, con pista e le relative strutture site in Torlino Vimercati s.p.n.2-Cascina Fiumicella, gestite dal sig Luca Vaccarini  (http://moduliweb.enac.gov.it/Applicazioni/avioeli/Avio_04.asp?selaeroporto= 862)
                                          Il Puntovolo Torlino secondo le indicazioni presenti sul sito web dell’aviosuperficie (www.puntovolotorlino.it) ha una pista la cui estensione è pari  a 600 x 40 metri e un Hangar dalla superficie di 2.120 mq: vi sono poi club house, parcheggio e strada di accesso (v. www.puntovolotorlino.it )  L’area complessivamente individuata e classificata come avio/elisuperficie dal DBTR Lombardia (costruito, come è noto in base a rilievi aerei e dati catastali) e tale risultante anche nel SIT Prov. CR è pari a circa 80 mila mq (v. www.geoportale.regione.lombardia.it e www.atlanteambientale.it) L’area dell’aviosuperficie Puntovolo Torlino ora e di fatto destinata a infrastruttura aereonautica, nella programmazione territoriale e urbanistica o della provincia di CR (PTCP , approvato 23/12//2013) è classificata  come <ambito agricolo strategico> e <Plis dei fontanili> (www.atlanteambientale.it ) o del comune di Torlino Vimercati (PGT approvato il 20/12/2010, pubblicato sul BURL n. 21 del 25/5/2011)  è classificata, come tutto il territorio non urbanizzato del comune inserito nel Plis dei fontanili, come <area agricola>/<servizio di livello sovracomunale esistente>/<area a verde>/<area di valore paesaggistico ambientale>, ex punto 4 Relazione Tecnica e art.25 Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole, approvato il 20/12/2010, pubblicato sul BURL n. 21 del 25/5/2011 (www.geoportale.regione.lombardia.it )
 non risulta agli scriventi alcun  procedimento autorizzativo della trasformazione della summenzionata <area di valore paesaggistico ambientale/ambito agricolo strategico>  a <infrastruttura aereonautica/aviosuperficie>, pertanto
LA REALIZZAZIONE DELL’AVIOSUPERFICIE PUNTOVOLO TORLINO È AVVENUTA IN VIOLAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA E DELLA LEGGE REGIONALE 2 FEBBRAIO 2010, N. 5 IN QUANTO NON SOTTOPOSTA A VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A V.I.A. Si segnala inoltre che
Sull’area dell’aviosuperficie PuntovoloTorlino insistono 3 <corpi edificati> (v. DBTR, strato “ingombro al suolo dei corpi edificati, geoportale Regione Lombardia www.geoportale.regione.lombardia.it), ovvero edifici, definiti come “costruzioni stabili” e tali da intendere  la definitiva permanenza dell’edificio nel luogo in cui è
                                         posto per sua espressa destinazione, di guisa che non possa rimuoversi, per trasportarlo da un luogo all’altro senza scomporlo almeno in parte, rompendo o distruggendo le aderenze che lo tengo stabilmente avvinto al suolo (Regione Lombardia, Territorio e Urbanistica, Aggiornamento del database topografico, FLUTE, Flusso topografico edifici, 12/12/2011, p.33) che sono in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali,, approvati il  il 5-9-2005 (Variante PRG) e il 20/12/2010, pubblicato sul BURL n. 21 del 25/5/2011 (PGT vigente), i quali, rispettivamente all’art.33 bis e art. 24  “ ZONA AS” delle NTA del Piano delle Regole, ugualmente  prevedono solo la possibilità di <realizzare strutture  con sistemi costruttivi prefabbricati di semplice rimozione onde consentire, in futuro, un eventuale reversibilità delle superfici edificate>

Si segnala infine che
Tanto l’ infrastruttura aereonautica/aviosupeficie, quanto la precedente (v. Variante PRG- Comune di Torlino Vimercati, approvata il 2005) destinazione a campo di volo VDS e campo da golf, confliggeva e tuttora contrasta con la programmazione territoriale e urbanistica della provincia di Cremona la quale, con il PTCP con variante approvata il  23/12//2013 e tuttora vigente, ha confermato la collocazione dell’area  all’interno degli  <ambiti agricoli strategici> (variante PTCP 8/4/2009), dopo averne negato , in data 10/5/2011, prot. 54180,  al Comune di Torlino Vimercati lo stralcio, richiesto in data 26/1/2011, prot. 234.

lunedì 6 febbraio 2017

Melotta: la sentenza del Consiglio di Stato



Comunicato stampa:

Pianalto di Romanengo: il Consiglio di Stato dà ragione agli ambientalisti e restituisce dignità e tutela al geosito.


WWF, FAI, Legambiente e Italia nostra incassano una nuova clamorosa vittoria nella tutela del territorio lombardo contro le speculazioni estrattive: il Consiglio di Stato, ha accolto il ricorso degli ecologisti, che nel 2013 avevano impugnato il Ptcp della Provincia di Cremona, reo di aver trasformato il Pianalto di Romanengo, detto anche Pianalto della Melotta,  in una gigantesca e banale cava di argilla.
Modificando artatamente la disciplina di tutela dei geositi, il PTCP apriva infatti la strada all'escavazione, richiesta dalla potente Cave Danesi s.p.a., a suo tempo rassicurata anche da una lettera dello stesso Formigoni, a ben 2.000.000 di metri cubi di argilla.
Un'assurdità.
La provincia di Cremona infatti in un primo tempo aveva riconosciuto il pregio geologico, naturalistico e paesaggistico di quest’area al punto da inserire, in una variante al proprio Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento nel 2009, il Pianalto come emergenza più importante del territorio provinciale. Nel 2010 Regione Lombardia ha inserito nel proprio Piano Territoriale un articolo dedicato alla tutela dei geositi quali località, aree o territori dove sia possibile definire un interesse geologico e geomorfologico associabile a un valore scientifico, riconoscendo questa peculiarità al Pianalto della Melotta, che interessa quattro comuni della Provincia.
Tuttavia, nel 2012 la Provincia ha rivisto la sua posizione, modificando il Piano Territoriale di Coordinamento per consentire l’escavazione nell’area del Pianalto di Romanengo e ha avviato l’iter di revisione del Piano Cave, che in questo sito tanto prezioso ha inserito un’attività estrattiva, con la possibilità di prelevare, in prima battuta, fino a 2.000.000 mc di argilla. Da qui il ricorso delle quattro associazioni unite, appoggiato con convinzione dall'allora sindaco di Romanengo, Marco Cavalli.
Cambiata l'amministrazione comunale, il nuovo sindaco ha per prima cosa deciso di rinunciare al ricorso, schierandosi contro associazioni e tutela del territorio, e giungendo persino a sbandierare pochi giorni fa  la presunta disfatta del fronte ecologista e del predecessore.

La smentita arriva dallo stesso Consiglio di Stato, che, come dichiara l'avvocato Paola Brambilla, presidente del WWF Lombardia oltre che legale che ha patrocinato il ricorso, "ha reso una pronuncia che rende giustizia alla legittimazione delle


associazioni, all'importanza straordinaria di un monumento naturale unico per paesaggio, storia ed ecosistema, al punto da essere stato inserito nei siti di interesse comunitario dal 2000, proprio al centro di una procedura di infrazione per la scarsa tutela accordatagli dalle amministrazioni a dispetto del suo ruolo". 
L'Unione Europea l'ha infatti definito “l'ultima evidenza morfologica delle dinamiche geologico-strutturali che testimoniano l'avvenuta indentazione tra la catena alpina e la catena appenninica” e luogo fondamentale per la conservazione e la tutela della biodiversità sul continente europeo.
Importantissima pure l'unitarietà del fronte ambientalista, che ha riunito le sigle più importanti del panorama nazionale e delle sue articolazioni locali, che prima di affrontare il ricorso hanno promosso petizioni, convegni di studio e importanti approfondimenti della storia del sito, grazie all'aiuto del geologo Giovanni Bassi.
"Finalmente si conclude un'annosa vicenda che purtroppo è indicativa di una situazione diffusa in Lombardia: quella del consumo di suolo. È infatti evidente come il territorio sia esasperato da escavazioni e cementificazione, che devono essere fermate. Proprio per questo abbiamo promosso insieme a 400 associazioni europee la petizione People4Soil, una raccolta firme sul sito salvailsuolo.it per una direttiva europea a tutela del suolo come bene comune" dichiara Barbara Meggetto, presidente Legambiente Lombardia....
Estrema soddisfazione espressa anche da Stefania Licini, responsabile Legambiente Cremasco con Anna Galli, presidente del WWF Cremona, attive in questi anni con comunicati e petizioni per la tutela del sito.
Fai, che aveva lanciato un appello, per bocca del proprio capo Delegazione di Cremona Francesca Bottini dichiara: con tale sentenza, che "...dispone che il ricorso debba essere accolto e che gli atti impugnati debbano essere integralmente annullati" si fa giustizia di scelte amministrative inique, ma si apre un nuovo capitolo relativo alla tutela del paesaggio padano e di alcune sue singolari e irripetibili espressioni, che dovrà vedere le associazioni ricorrenti come interlocutori primari nel processo di nuova pianificazione del territorio provinciale cremonese, che riservi la necessaria e irrinunciabile attenzione alla tutela del patrimonio paesaggistico, naturale, storico e culturale del suo tessuto territoriale, in quanto patrimonio collettivo e fonte di conoscenza anche per le generazioni future”.

Il fronte ambientalista ora si aspetta il travolgimento anche del piano cave da poco approvato sulla base di queste fasulle previsioni, perché afferma il Consiglio di Stato che "Certamente, come è evidente a chiunque abbia volato sulla Pianura Lombarda


o anche solo guardato una mappa satellitare, la pressoché totale antropizzazione del territorio può indurre le amministrazioni a collocare le attività estrattive nei pochi ambiti territoriali naturali e paesaggisticamente scampati all’urbanizzazione sparsa del territorio, ma ciò non può esser considerato legittimo quando sovverte radicalmente gli indirizzi e le strategie dei piani sovraordinati".

Per info e contatti

Paola Brambilla cell 335/5885857 mail delegatolombardia@wwf.it
Barbara Meggetto Tel. 02 87386480 barbara.meggetto@legambientelombardia.it


Link alla decisione