martedì 8 settembre 2015

Appello per attuazione obiettivi legge lombarda sui rifiuti


Di seguito il comunicato sottoscritto dal Coordinamento regionale Salviamo il Paesaggio, Difendiamo i Territori

Le associazioni firmatarie della presente, in vista della conferenza Stato Regioni di settembre sono a chiedere al Presidente della Regione e all’Assessore all’Ambiente che, coerentemente con le posizioni espresse in passato:

  • si ribadisca la richiesta da parte della Regione Lombardia dell’abrogazione dell’art. 35 così come deliberato dalla Commissione Ambiente della Conferenza Stato-Regioni lo scorso 13 ottobre 2014 eliminando ogni correlazione tra il riconoscimento della qualifica R1 agli impianti di incenerimento esistenti, l’incremento della capacità autorizzata fino alla “saturazione termica” e la estensione dell’area di conferimento dei rifiuti urbani;

  • si evidenzi la decisione della Regione Lombardia verso la graduale dismissione degli impianti di incenerimento dei rifiuti deliberata dalla Giunta Regionale in data 20 giugno 2014, conseguenza logica alla accertata sovraccapacità degli impianti stessi, risultato ottenuto grazie alla corretta impostazione della raccolta dei rifiuti urbani e all’impegno profuso dai cittadini lombardi con percentuali superiori a quelle minime richieste dalla UE.
    Un impegno che ora rischia di essere scoraggiato con l’attuazione dell’art. 35;

  • si chieda che per il rifiuto residuale venga privilegiato il trattamento a freddo attraverso la nuova impiantistica di selezione meno costosa, più rapida da installare e più flessibile e che permette di recuperare materia sia come frazioni da riciclare, per altre forme di recupero di materia riducendo sensibilmente quantità e la pericolosità dei rifiuti avviati a smaltimento.

  • si evidenzi che la Lombardia ha deliberato per la non costruzione di nuovi inceneritori;

  • si chieda che la bozza di decreto attuativo venga respinta perché palesemente contraria alla discussione in atto sull’economia circolare, sugli obiettivi da raggiungere e sulla strategia europea verso “rifiuti zero”, per essere sostituita con altro testo coerente con quanto proposto a livello europeo.

Chiediamo inoltre che la coerenza della Regione Lombardia sia evidente sia nelle procedure di modifica delle autorizzazioni degli impianti di incenerimento esistente (valutazione di impatto ambientale, informazione e partecipazione delle popolazioni interessate) come pure nella piena integrazione nel PPGR (2014) e nella concreta attuazione del Piano d’azione regionale per la riduzione dei rifiuti (2009).

Il decreto applicativo, oggetto di discussione e adozione il  9 settembre alla Conferenza integrata Stato-Regioni infatti:

  • non considera gli scenari incrementali di recupero di materia attualmente in discussione a livello UE, nel corso del dibattito sulla "Economia Circolare", né la bozza di direttiva europea che pone un obiettivo di riciclaggio del 70%, rifacendosi invece alla direttiva, ormai obsoleta, del 2008 con obiettivi del 65% di RD e 50% di riciclaggio. E’ da questa impostazione arretrata e rigida che emergerebbe la presunta necessità di una capacità di incenerimento del 41,5% del rifiuto prodotto con un incremento di 12 nuovi inceneritori, ridimensionando l’obiettivo di riciclaggio e recupero come materia al 58,5%, dato già superato da alcune regioni e molte province;

  • prevede una produzione costante nel tempo senza considerare l’obbligo comunitario di predisporre piani di riduzione della produzione dei rifiuti, piani che stentano ad essere elaborati e ancor più attuati;

  • individua l’incenerimento come unico strumento di trattamento per il rifiuto residuo e gli scarti della selezione della raccolta differenziata, giustificando questa strategia  come obbligo normativo delle direttive CE, mentre le citate Direttive UE fanno riferimento a tutt’altri obblighi, priorità e indirizzi in cui la riduzione degli sprechi, il riutilizzo e il riciclo di materia vengono posti come prioritari per le politiche economiche dei Paesi europei, mentre il recupero energetico diventa una variabile secondaria e scompare dal sistema degli obiettivi. [Comunicazione UE "Verso un'economia circolare: Programma per un'Europa a zero rifiuti" - Gazzetta ufficiale dell’Unione europea - C 230/91 del 14.7.2015];

  • assume il conseguimento del 65% di Raccolta Differenziata senza tenere conto di Regioni e Comuni dove il risultato è già oggi molto superiore. Senza considerare che Regioni come l’Emilia Romagna (cosi come altre quali ad esmpio il Veneto) che con la propria proposta di Legge di cui sopra eleva tale obiettivo al 73% e al 70% il riciclaggio di materia, con il rischio di far retrocedere tali Regioni dai risultati raggiunti dato che la normativa nazionale sovrasta quella regionale,

  • assume una produzione del 65% di Combustibile Solido Secondario (CSS) dagli impianti di pretrattamento; un dato questo che viene assunto in modo del tutto artificioso al rialzo senza considerare dati oggettivi e reali degli stessi impianti di preparazione CDR/CSS;

  • non prevede scenari operativi alternativi per il RUR, come gli impianti a freddo con recupero consistente di materia (le cosiddette "Fabbriche dei Materiali") che sono praticabili e praticati e che si stanno diffondendo nelle programmazioni locali in molte parti d’Europa e d'Italia, impianti che soddisfano l’obbligo di adottare “ogni altra operazione di recupero di materia, con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia”;

  • non considera né i costi né i tempi di realizzazione degli impianti né la loro intrinseca rigidità : gli impianti di incenerimento richiedono alti investimenti, diversi anni per la loro progettazione e costruzione e non hanno flessibilità dato che non possono fa altro che bruciare quantità elevate di rifiuti (“alla saturazione termica”) per decenni, mentre le “fabbriche dei materiali” costano 3-4 volte meno, richiedono al massimo 2 anni per la loro realizzazione e possono essere utilizzati anche per il trattamento delle frazioni differenziate nel momento in cui cala il RUR.

Occorre inoltre ricordare che il settimo comma dell'art. 35 della Legge 164/2014, prevede l'applicazione del potere sostitutivo del Governo ex art. 8, legge n. 131/2003, nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 2, al comma 4, al comma 5 e al comma 6. Un “potere sostitutivo” che toglie agli enti territoriali la competenza nella pianificazione e il controllo gestionale anche in assenza di “emergenze nazionali” nella “gestione autosufficiente di rifiuti urbani e assimilati”. La definizione degli impianti di incenerimento dei rifiuti quali “infrastrutture e insediamenti strategici di  preminente interesse nazionale” determina un controllo  diretto del Consiglio dei Ministri sulla gestione gli impianti esautorando di fatto le Regioni e gli Enti locali nella definizione delle procedure, dei contenuti autorizzativi e nella fissazione di misure di tutela ambientale nel rispetto delle normative europee sulla prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento.

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