lunedì 11 agosto 2014

LR 21/14 e sentenza della Corte di Cassazione penale, sez. III, n. 30303

Di seguito riportiamo il testo della comunicazione inviata agli Uffici Regionali e Provinciali e, per conoscenza, al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al Corpo Forestale dello Stato. Oggetto della comunicazione è il conflitto che abbiamo ravvisato tra una recente sentenza della Corte di Cassazione e la LR 21/14.



Con la presente siamo a richiamare la sentenza n. 30303 emessa dalla Corte Suprema di Cassazione - Terza Sezione Penale in data 10 luglio 2014.
Attraverso tale sentenza la Corte di Cassazione ha ribadito quanto già espresso con precedenti suoi stessi provvedimenti e cioè che, ai sensi della normativa statale dettata dall’art. 2 del D.Lgs 227/2001,  “dopo l’entrata in vigore del testo novellato dell’art.117 Cost. che ha attribuito allo Stato competenza esclusiva – a scapito delle Regioni – nella materia della tutela ambientale, non è più in potere delle Regioni la definizione del concetto di bosco ai fini della tutela paesaggistica, nemmeno con riferimento al territorio di loro appartenenza, con la conseguenza che tale compito definitorio spetta esclusivamente allo Stato”.
Si richiama poi l’art. 4 dello stesso D.Lgs 227/’01, che definisce la “trasformazione del bosco” e dispone l’obbligatorietà della compensazione forestale (commi 1, 2, 3).
Alla luce delle disposizioni sopra citate, si ritiene quindi necessario che la Regione Lombardia, anche ai fini dell’autotutela prevista dall’art. 21 nonies della L. 241/1990, proceda l’annullamento d’ufficio della norma in argomento, ed in particolare dell’art. 1 della succitata L. r. 21/2014 e di tutti gli eventuali atti che ne siano derivati, in quanto contrastanti con quanto disposto dal D. Lgs 227/’01.
Tale annullamento dovrà peraltro riguardare anche gli eventuali provvedimenti rilasciati in conformità alle disposizioni regionali illegittime da parte delle Autorità locali, qualora rappresentino amministrazioni competenti all’applicazione della suddetta Legge regionale.
Questa Associazione intende vigilare sul rispetto riservato, al livello locale, ai beni paesaggistici ed ambientali tutelati dalle disposizioni statali, riservandosi, in caso di eventi valutabili come violazione alle disposizioni di salvaguardia, di adire nelle sedi opportune.
Si chiede altresì, agli Organismi che leggono per conoscenza, di effettuare le opportune verifiche e le eventuali azioni di vigilanza e sanzione degli abusi.
Cordiali saluti.

Salviamo il Paesaggio, Difendiamo i Territori
Coordinamento Cremonese, Cremasco, Casalasco

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