mercoledì 21 giugno 2017

Segnalazione campo volo Torlino Vimercati

Riportiamo di seguito la segnalazione inviata da Legambiente Alto Cremasco e Salviamo il Paesaggio, Difendiamo i Territori - Coordinamento Cremonese, Cremasco, Casalasco relativamente al campo volo di Torlino Vimercati.


Premesso che
 Ex Art. 1 comma 1 DECRETO 1 febbraio 2006  Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio, per «aviosuperficie» si intende un'area idonea alla partenza e all'approdo di aeromobili, che non appartenga al demanio aeronautico.   Ex Art. 701. Codice delle navigazione. Le aviosuperfici, ivi comprese le elisuperfici, sono aree, diverse dagli aeroporti, non appartenenti al demanio aeronautico e sono disciplinate dalle norme speciali, ferme restando le competenze dell'ENAC in materia di sicurezza, nonche' delle regioni, degli enti locali e delle altre autorità secondo le rispettive attribuzioni. I comuni, nell'esercizio dei poteri di pianificazione urbanistica, tengono in considerazione le finalità aeronautiche proprie delle aree private adibite ad aviosuperfici site nel proprio territorio.  Le aviosuperfici, in altre parole sono infrastrutture aereonautiche. Infatti, ex art. Art. 713 – Codice della Navigazione, le aree in prossimità di aviosuperfici o di impianti aeronautici destinati al servizio della navigazione aerea possono essere assoggettate dall'ENAC alle limitazioni previste dagli articoli 709 e 711 a tutela dell'interesse pubblico. Enac può porre vincoli alla proprietà privata e alla pianificazione territoriale per eliminare “ostacoli alla navigazione” e, ex Art. 709 Codice Navigazione, costituiscono ostacolo alla navigazione aerea le costruzioni, le piantagioni arboree, i rilievi orografici ed
                                         in genere le opere che, anche in virtù delle loro destinazioni d'uso, interferiscono con le superfici di rispetto  Le piste di partenza e decollo delle automobili sono identificate come “infrastrutture di carattere generale” nel Decreto Min. Infrastrutture e Trasporti 1/2/2006 (aggiornato al 9/4/2014)


Premesso altresì che

 Ex art. 10, comma 1 a) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: a) gli interventi di nuova costruzione  Ex art. 3 comma 1 e) – 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato è da considerare come “intervento di nuova costruzione"  Ex art. 12, comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente  Ex Allegato B Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VIA. 4-p della LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2010, n. 5 Norme in materia di valutazione di impatto ambientale (B.U.R.L. 4 febbraio 2010, n. 5) la realizzazione  di un’aviosuperficie con superficie maggiore di 2 ha deve essere sottoposta alla verifica di assoggettabilità a VIA (Provincia autorità competente)

Si segnala che
 In data 8/5/2014 ENAC  ha riconosciuto e inserito nell’elenco delle infrastrutture aereoportuali/avio-eli-idro superfici nazionali l’AVIOSUPERFICIE  Puntovolo Torlino, con pista e le relative strutture site in Torlino Vimercati s.p.n.2-Cascina Fiumicella, gestite dal sig Luca Vaccarini  (http://moduliweb.enac.gov.it/Applicazioni/avioeli/Avio_04.asp?selaeroporto= 862)
                                          Il Puntovolo Torlino secondo le indicazioni presenti sul sito web dell’aviosuperficie (www.puntovolotorlino.it) ha una pista la cui estensione è pari  a 600 x 40 metri e un Hangar dalla superficie di 2.120 mq: vi sono poi club house, parcheggio e strada di accesso (v. www.puntovolotorlino.it )  L’area complessivamente individuata e classificata come avio/elisuperficie dal DBTR Lombardia (costruito, come è noto in base a rilievi aerei e dati catastali) e tale risultante anche nel SIT Prov. CR è pari a circa 80 mila mq (v. www.geoportale.regione.lombardia.it e www.atlanteambientale.it) L’area dell’aviosuperficie Puntovolo Torlino ora e di fatto destinata a infrastruttura aereonautica, nella programmazione territoriale e urbanistica o della provincia di CR (PTCP , approvato 23/12//2013) è classificata  come <ambito agricolo strategico> e <Plis dei fontanili> (www.atlanteambientale.it ) o del comune di Torlino Vimercati (PGT approvato il 20/12/2010, pubblicato sul BURL n. 21 del 25/5/2011)  è classificata, come tutto il territorio non urbanizzato del comune inserito nel Plis dei fontanili, come <area agricola>/<servizio di livello sovracomunale esistente>/<area a verde>/<area di valore paesaggistico ambientale>, ex punto 4 Relazione Tecnica e art.25 Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole, approvato il 20/12/2010, pubblicato sul BURL n. 21 del 25/5/2011 (www.geoportale.regione.lombardia.it )
 non risulta agli scriventi alcun  procedimento autorizzativo della trasformazione della summenzionata <area di valore paesaggistico ambientale/ambito agricolo strategico>  a <infrastruttura aereonautica/aviosuperficie>, pertanto
LA REALIZZAZIONE DELL’AVIOSUPERFICIE PUNTOVOLO TORLINO È AVVENUTA IN VIOLAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA E DELLA LEGGE REGIONALE 2 FEBBRAIO 2010, N. 5 IN QUANTO NON SOTTOPOSTA A VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A V.I.A. Si segnala inoltre che
Sull’area dell’aviosuperficie PuntovoloTorlino insistono 3 <corpi edificati> (v. DBTR, strato “ingombro al suolo dei corpi edificati, geoportale Regione Lombardia www.geoportale.regione.lombardia.it), ovvero edifici, definiti come “costruzioni stabili” e tali da intendere  la definitiva permanenza dell’edificio nel luogo in cui è
                                         posto per sua espressa destinazione, di guisa che non possa rimuoversi, per trasportarlo da un luogo all’altro senza scomporlo almeno in parte, rompendo o distruggendo le aderenze che lo tengo stabilmente avvinto al suolo (Regione Lombardia, Territorio e Urbanistica, Aggiornamento del database topografico, FLUTE, Flusso topografico edifici, 12/12/2011, p.33) che sono in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali,, approvati il  il 5-9-2005 (Variante PRG) e il 20/12/2010, pubblicato sul BURL n. 21 del 25/5/2011 (PGT vigente), i quali, rispettivamente all’art.33 bis e art. 24  “ ZONA AS” delle NTA del Piano delle Regole, ugualmente  prevedono solo la possibilità di <realizzare strutture  con sistemi costruttivi prefabbricati di semplice rimozione onde consentire, in futuro, un eventuale reversibilità delle superfici edificate>

Si segnala infine che
Tanto l’ infrastruttura aereonautica/aviosupeficie, quanto la precedente (v. Variante PRG- Comune di Torlino Vimercati, approvata il 2005) destinazione a campo di volo VDS e campo da golf, confliggeva e tuttora contrasta con la programmazione territoriale e urbanistica della provincia di Cremona la quale, con il PTCP con variante approvata il  23/12//2013 e tuttora vigente, ha confermato la collocazione dell’area  all’interno degli  <ambiti agricoli strategici> (variante PTCP 8/4/2009), dopo averne negato , in data 10/5/2011, prot. 54180,  al Comune di Torlino Vimercati lo stralcio, richiesto in data 26/1/2011, prot. 234.

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